Norme e adempimenti fiscali per vendere internazionalmente

IVA

Il pagamento dell’IVA è uno degli adempimenti fiscali per vendere internazionalmente. L’IVA applicata nell’Unione europea è un’imposta sui consumi calcolata in base al valore aggiunto di beni e servizi. Si applica a tutti i beni e servizi acquistati e venduti per l’uso e consumo nei paesi dell’Unione europea. L’IVA non si applica pertanto alle merci esportate o ai servizi venduti a clienti stranieri, mentre le importazioni verso l’Unione europea sono soggette a imposta.

L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è un’imposta:

  • Generale che si applica a tutte le attività commerciali che prevedono la produzione e distribuzione di beni.
  • Sul consumo.
  • Addebitata come percentuale del prezzo: l’onere fiscale effettivo è quindi visibile in ogni fase della catena di produzione e distribuzione.
  • Riscossa in maniera frazionata, attraverso un sistema di pagamenti parziali che consente ai “soggetti passivi” (ossia, alle imprese registrate ai fini IVA) di detrarre dall’IVA riscossa l’importo della tassa pagata per l’acquisto di beni o servizi correlati allo svolgimento della loro attività. Questo meccanismo garantisce la neutralità dell’imposta, a prescindere dal numero di transazioni effettuate.
  • Versata alle autorità fiscali dal venditore dei beni (il “soggetto passivo”), che viene pagata dall’acquirente al venditore come parte del prezzo di acquisto dei beni. Si tratta quindi di un’imposta indiretta.

Maggiori informazioni sull’Imposta sul valore aggiunto (IVA) (disponibile in inglese, francese, tedesco).

Come viene addebitata l’IVA

I commercianti registrati ai fini IVA ricevono un numero di partita IVA e devono riportare in fattura l’IVA riscossa dai clienti. Così facendo, il cliente (qualora sia anch’egli registrato ai fini IVA) sa quanto può a sua volta portare in detrazione e il consumatore sa a quanto ammonta l’imposta pagata sul prodotto finale.

IVA sulle importazioni ed esportazioni

Quando vendi prodotti in Europa o da uno stato membro dell’Unione europea a un altro, devi sapere che l’aliquota fiscale può variare da paese a paese. Se trasferisci i tuoi prodotti da un paese europeo a un altro o se Logistica di Amazon trasferisce i tuoi prodotti da un centro logistico a un paese diverso da quello in cui i prodotti erano stoccati, anche il trasferimento potrebbe essere trattato come una transazione soggetta a IVA. È tua responsabilità rispettare gli obblighi IVA applicabili, inclusi gli obblighi IVA dei paesi che ospitano i siti web dei marketplace di Amazon, del paese di destinazione dei tuoi prodotti o di altri paesi.

Suggerimento: 

Quando vendi in più marketplace europei di Amazon, ti ricordiamo che potresti essere soggetto al pagamento dell’IVA in vari stati membri ed è pertanto possibile che tu debba richiedere un numero di partita IVA diverso in ciascun paese in cui vendi i tuoi prodotti. Per conoscere gli obblighi IVA a tuo carico nell’Unione europea, ti invitiamo a consultare il tuo consulente fiscale.

Se importi prodotti nell’Unione europea, potresti essere tenuto a pagare l’IVA nel momento in cui i beni entrano in Europa e nel paese di destinazione verso cui li spedisci. Generalmente, l’IVA può essere pagata nello stato membro di importazione dal dichiarante. Sarai responsabile dell’IVA sulle importazioni al momento della consegna dei prodotti, a meno che non sia stato stipulato un accordo con il fornitore che preveda l’inclusione dell’IVA nel prezzo dei prodotti e l’adempimento dell’obbligo da parte del fornitore mediante il pagamento dell’importo dovuto all’autorità fiscale competente.

Se rappresenti una società che non ha sede in Europa e spedisci i prodotti da un paese non europeo direttamente a un cliente in un paese europeo, oppure se spedisci i prodotti a un centro logistico europeo, ti consigliamo di rivolgerti al tuo consulente fiscale per valutare gli obblighi IVA e di importazione a tuo carico.

I prodotti esportati a clienti residenti al di fuori dell’Europa potrebbero non essere soggetti all’IVA dell’Unione europea.

Per maggiori informazioni, visita il sito web della Commissione Europea (disponibile in inglese, francese e tedesco).

Richiesta di un numero di partita IVA e compilazione della dichiarazione IVA

Se vendi prodotti in Europa, è possibile che sia necessario applicare l’IVA. Potrebbe essere necessario richiedere un numero di partita IVA, compilare la dichiarazione IVA e versare alle autorità fiscali l’IVA riscossa dai clienti.

Nella maggior parte dei casi, è possibile registrarsi online sul sito web dell’autorità fiscale del paese in cui si desidera operare. In gran parte di questi siti web sono disponibili informazioni sull’IVA in inglese. In genere, il sito web mette a disposizione un modulo online per la registrazione o un modulo PDF da scaricare, compilare e restituire per posta. Nel caso in cui non sia possibile effettuare la registrazione online, nel sito troverai indicazioni sulle modalità di richiesta del numero di partita IVA. Una volta inoltrata la richiesta per ottenere un numero di partita IVA, è possibile che ti vengano inviati altri moduli da firmare e restituire tramite posta ordinaria.

La registrazione ai fini IVA può comportare una serie di requisiti di conformità correlati, tra cui l’obbligo di compilare dichiarazioni ed emettere fatture comprensive di IVA.Importante: Per ulteriori informazioni, consulta la pagina dei servizi Registrazione IVA nell’Unione europea.

Registrazione ai fini IVA in più paesi

A seconda del livello delle vendite e della sede in cui è stoccato l’inventario, potrebbe essere necessario registrarsi ai fini IVA. Ti consigliamo di rivolgerti al tuo consulente fiscale per informazioni sui requisiti per la registrazione ai fini IVA in base alla tua situazione di venditore.

Se vendi prodotti provenienti da un inventario stoccato in Europa, è possibile che tu debba compilare la dichiarazione IVA non solo nel paese di origine dei prodotti ma anche in quello di destinazione, ove si ecceda il massimale previsto per le cosiddette “vendite a distanza”.

Vendita di beni a distanza

Si parla di vendita a distanza quando i prodotti vengono venduti da un paese dell’Unione europea a clienti (solitamente privati che non svolgono attività rilevanti ai fini IVA) residenti in un altro paese europeo.

Il “massimale per le vendite a distanza” è un valore in euro stabilito da ciascun paese europeo. Se le vendite effettuate da un paese a un altro superano il massimale stabilito dal paese di destinazione, devi registrarti ai fini IVA in quel paese, dove sarai tenuto a dichiarare, riscuotere e versare l’IVA.

Ti ricordiamo che il massimale per le vendite a distanza non corrisponde al totale di tutte le vendite da te effettuate in Europa. Ogni paese europeo stabilisce un proprio massimale che può quindi variare da paese a paese. Per verificare il massimale per le vendite a distanza, ti invitiamo a rivolgerti all’autorità fiscale del paese in cui desideri vendere i tuoi prodotti.

Fatturazione con IVA

In molti paesi europei, i clienti si aspettano di ricevere una fattura comprensiva di IVA. Le leggi sull’IVA del paese in cui risiede il cliente potrebbero prevedere l’emissione di una fattura comprensiva di IVA da parte del venditore. Assicurati pertanto di conformarti alle leggi vigenti nel marketplace prescelto, tenendo al contempo in considerazione le aspettative dei clienti. In Germania e in Italia, per esempio, i clienti si attendono di ricevere una fattura per articoli di valore elevato.

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E-commerce per la vendita diretta di prodotti agricoli


Secondo la normativa vigente (Dlgs n. 228/2001), gliimprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge n. 580/1993, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, con più modalità, inclusa la vendita mediante commercio elettronico. La vendita diretta non esclude prodotti di terzi, purché non superino il 49% del totale venduto.

E-commerce prodotti agricoli

La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all’invio della comunicazione (SCIA) al Comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione. In generale l’accesso alle attività di e-commerce è libero e, quindi, non soggetto ad alcuna autorizzazione preventiva, fatta eccezione per la comunicazione al Comune in cui ha sede l’azienda che esercita la vendita online.

Attività di vendita agricola

Alla vendita al dettaglio dei prodotti agricoli non si applicano le norme sul commercio quando si rimane entro determinate soglie quantitativi, ovvero quando i ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell’anno solare precedente sono superiori a 160.000 euro per gli imprenditori individuali o a 4 milioni di euro per le società.

L’attività di vendita si qualifica come agricola solo se chi la svolge è lostesso soggetto che produce in quanto imprenditore agricolo a titolo principale per la coltivazione del fondo, l’allevamento di animali o la selvicoltura ed è soddisfatto il requisito di provenienza prevalente dall’azienda agricola dei prodotti soggetti ad attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione.

Come requisito viene chiesto di:

  • essere iscritti al Registro Imprese della Camera di Commercio di cui all’art. 8 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 in qualità di imprenditori agricoli;
  • non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Inizio attività agricola

Nel dettaglio, l’inizio dell’esercizio della vendita diretta di prodotti agricoli, eventualmente anche manipolati o trasformati, è soggetto a comunicazione da presentare al Comune in cui si intende esercitare l’attività nei casi in cui questa venga svolta:

  • in forma itinerante;
  • in locale aperto al pubblico;
  • presso i locali in cui ha sede l’azienda di produzione;
  • mediante commercio elettronico sul sito web;
  • non in forma itinerante su aree pubbliche, eccetto in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali;
  • su aree pubbliche mediante posteggio (qui va anche presentata richiesta di assegnazione del posteggio).

Non è soggetto a comunicazione la vendita esercitata:

  • su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola
  • su altre aree private di cui gli imprenditori abbiano la disponibilità
  • in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, fermo restando la necessaria concessione di suolo pubblico.

Gli Imprenditori e produttori, con un volume d’affari annuo di modesta entità, non obbligati all’Iscrizione al Registro Imprese, sono comunque obbligati ad iscriversi al Registro Imprese se intendono vendere i propri prodotti con una delle modalità previste dal decreto legislativo 228/2001 sopra descritte debbono (Risoluzione MiSE n. 77217/2014).

L’attività di vendita dei propri prodotti agricoli va denunciata anche al Registro delle Imprese come attività connessa, tranne se svolta nei locali presso l’azienda di produzione o tramite e-commerce.

Attività vendita agricola: fiscalità

Anche la vendita diretta di prodotti, così come le altre attività agricole, consente di beneficiare delle agevolazioni fiscali in merito a determinazione del reddito imponibile d’azienda, regime IVA applicato, aliquote IRES e IRAP: i ricavi che derivano dall’attività di vendita diretta sono considerati parte del reddito agrario e godono degli stessi benefici. La vendita diretta di prodotti, anche mediante e-commerce, non genera quindi di redditi aggiuntivi e l’impresa non è sottoposta ad ulteriori tasse, il tutto a patto che la vendita sia effettuata dall’azienda produttrice e non affidata a società terze, come ad esempio le cooperative agricole.

Riguardo all’IVA applicata è possibile usufruire di tre regimi:

  • regime speciale in caso di vendita diretta di prodotti acquistati da terzi, aziende che esercitano in forma individuale o associata, organismi di intervento in agricoltura, cooperative di produttori agricoli e loro consorzi che effettuano cessione di beni prodotti prevalentemente dai soci.;
  • regime in esonero, in caso di volume d’affari non superiore a 7.000 euro annui. Le aziende agricole sottoposte al regime in esonero sono inoltre esentate dal pagamento dell’IRAP.;
  • regime ordinario.

Nuovo limite economico per le PA: obbligo sopra i 5mila euro

Con la Legge di Bilancio 2019 cambia la soglia relativa all’obbligo di ricorrere al MEPA, il Mercato Elettronico della PA. Il limite di importo superato il quale tutte le PA sono tenute a effettuare acquisti di beni e servizi attraverso il MEPA, infatti, passa da mille euro a 5mila euro.

In particolare, il testo della nuova normativa specifica quanto segue:

Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Sono tre le principali novità che renderanno più facile per le aziende vendere beni e servizi alla PA di importo inferiore alla soglia comunitaria (134mila euro per le PA centrali e 207mila euro per tutte le altre):

  • l’eliminazione del requisito capacità economico/finanziaria da parte delle imprese che intendono accreditarsi sul MEPA che prevedeva un fatturato annuo di 25mila euro;
  • l’abolizione dell’obbligo di pubblicare un catalogo di beni e servizi per accreditarsi sul mercato elettronico;
  •  la possibilità di abilitare Reti di impresa, gli aderenti alle associazioni di tipo non ordinistico e, più in generale, per chi svolge attività professionale non organizzata ai sensi della legge n. 4/2013.

Direttiva 2003/31/CE dell’e-commerce

Esistono direttive emanate dalla CE che regolano l’e-commerce

La Direttiva 2003/31/CE, recepita in Italia con Decreto Legislativo n. 70 del 9 aprile 2003, si é occupata dell’e-commerce emanando specifiche direttive.

Tale decreto mette a disposizione il documento integrale relativamente a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico.

Fatture di vendita ed Iva nell’e-commerce internazionale

Le fatture di vendita ed Iva nell’e-commerce internazionale seguono regole diverse nei 5 mercati che Amazon ha in Europa: Castel San Giovanni in Italia e prossimamente Siracusa.

Il cliente che accede al sito, dopo aver preso visione dei prodotti, esegue la procedura di acquisto compilando l’ordine ed eseguendo il pagamento.

Olioliva, con la gestione multicanale di Amazon, passa per sua scelta l’ordine al centro di logistica italiano di Amazon dove i Frantoi o i Produttori hanno spedito il prodotto.

Per saperne di più su questa scelta di Olioliva vai sul sito https://www.olioliva.it.

Se l’ordine proviene dall’estero ed il Venditore accetta l’ordine, esiste un problema di fatturazione perché chi vende e spedisce beni a consumatori in un altro paese dell’Ue – Iva transfrontaliera – è tenuto ad iscriversi in tale Paese e applicare l’aliquota locale, a meno che il valore complessivo delle sue vendite annuali nel paese non sia inferiore alla soglia fissata dalle autorità locali: 35mila (Francia) oppure 100mila euro l’anno (Germania) o 70mila sterline nel Regno Unito.

In questo caso Amazon ha da poco attivato “Servizi Iva” (vedi anche l’articolo di ilsole24ore) la cui tariffa per ciascun Paese copre:

– numero di partita Iva (se necessario)
– dichiarazioni Iva mensili, trimestrali e annuali in base ai requisiti del paese di registrazione
– dichiarazione Intrastat
– registro delle vendite comunitarie
– dichiarazione locale obbligatoria, come lo spesometro in Italia

Questo servizio ha un costo complessivo di 500 euro compresa la gestione multicanale per Paese l’anno.

La fatturazione e l’addebito della tariffa per Servizi Iva su Amazon sarà sull’account del marketplace europeo primario. La tariffa verrà detratta come “Aggiornamenti vari” rispetto al saldo esistente.

Dati Web obbligatori

Per stare in regola con un nuovo sito web occorre:

    1. il rispetto del nuovo codice della privacy come previsto dal GDPR in vigore dal 25 maggio 2018  Fra gli obblighi più stringenti del GDPR l’art.7 impone alle aziende, professionisti e privati cittadini che gestiscono dati, di chiedere il consenso al trattamento dati in forma esplicita e chiara. Inoltre l’obbligo di notificare qualsiasi violazione della sicurezza ai titolari dei dati entro 72 ore, a meno che i rischi per i diritti e la libertà delle persone siano improbabili;
    2. il rispetto della normativa sulla raccolta dei cookies. La legge impone di mettere a conoscenza dell’eventuale installazione di cookies sul proprio dispositivo;
    3. l’inserimento nel sito dei dati obbligatori.

 

Questi i dati obbligatori:

  1. Nome, denominazione o ragione sociale;
  2. domicilio e sede legale;
  3. contatto telefonico ed e-mail;
  4. numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA o registro imprese;
  5. eventuale ordine professionale e numero di iscrizione presso cui il prestatore è iscritto;
  6. titolo professionale e Stato membro in cui è stato rilasciato;
  7. numero di Partita IVA da richiedere all’Ufficio delle Entrate e inserire nella home-page;
  8. indicazione chiara e inequivocabile di prezzi e tariffe applicate,
  9. Cookie policy

Costi e-commerce

I costi e-commerce sono essenzialmente costi amministrativi.

Si va da poche decine di euro per il pagamento dei diritti di segreteria al Comune ove si presenta la SCIA, ad un centinaio di euro per l’apertura della Partita IVA e per il diritto annuale della Camera di Commercio.

Chi decide di avviare un e-commerce deve mettere a budget la piattaforma che permette di svolgere l’attività. Tale spesa può anche ammontare a migliaia di euro e comprendere:

  1. l’acquisto del servizio di hosting (allocazione sui server degli ISP ovvero Internet Service Provider),
  2. la prestazione di programmatori e web designer, prima e dopo l’avvio
  3. l’acquisto di hardware, software e backup. Sono costi che possono essere finanziati dalla UE.

Adempimenti per l’e-commerce

Questi gli adempimenti per la costituzione di una società di e-commerce:

  • costituzione di una società davanti al notaio, con spese che potrebbero superare il migliaio di euro tranne nel caso di costituzione di società a responsabilità limitata semplificata (senza oneri notarili);
  • a seguire iscrizione alla Camera di Commercio (tramite ComUnica) e presentazione della SCIA allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune nel quale si intende avviare l’attività;
  • comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati web obbligatori quali l’indirizzo del sito Web, i dati identificativi dell’Internet Service Provider, l’indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono e di fax;
  • la vendita, inoltre,  a operatori economici di altro Paese UE prevede anche l’iscrizione nella banca dati VIES (Vat Information Exchange System).

Vendita online occasionale

La vendita online occasionale riguarda chi lavora come freelance e offre prestazioni occasionali via Internet.

Egli può esercitare libera attività fino a 5.000 euro l’anno di ricavi, rilasciando ricevuta con l’indicazione di prestazione occasionale ai sensi dell’articolo 67 lettera i) del DPR 917 del 1986. La nota sarà soggetta a ritenuta d’acconto del 20% (redditi da inserire in dichiarazione dei redditi) e, nel caso di compensi superiori a 77,47 euro, a imposta di bollo. Oltre 5.000 euro è necessario aprire Partita IVA e iscriversi alla Gestione Separata INPS.

Attenzione: non tutte le attività di commercio elettronico rispettano il requisito della “occasionalità” e sempre più frequentemente la Guardia di Finanza esegue accertamenti sui venditori che si celano dietro finte prestazioni occasionali.

In sintesi: chi offre i propri servizi professionali usando il web per trovare clienti o che effettua vendite occasionali su eBay può evitare di aprire Partita IVA fino ad un reddito non superiore  a 5.000 euro annui; se intende avviare un e-commerce, acquistare merci e rivenderle al consumatore deve aprirla poiché è assente l’occasionalità della prestazione.

Se il fatturato è realizzato all’estero ci sono altre limitazioni.